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Misure per COVID-19: Cassa Integrazione in deroga

NOVITA' DECRETO 13 MARZO 2020


Per Venerdi 13 Marzo 2020 è prevista l'approvazione del Decreto denominato "Decreto 13 Marzo 2020".
Tra le varie misure previste volevamo fornire le prime indicazioni per la Cassa Integrazione in deroga per coloro che non possono accedere alla C.I.G. Ordinaria.
Riguarderà datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, quindi le piccole-medie imprese e quella ancora più piccole (inferiori ai 6 dipendenti) e sarà concessa per 3 mesi prorogabile al massimo per 12 mesi.
Al lavoratore verrà erogata dall'INPS un'indennità pari al 80% dello stipendio che avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il normale orario di lavoro.
L’erogazione della provvidenza è effettuata esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

 

Da domani, con l'approvazione del Decreto sarà possibile organizzare le richieste di Cassa Integrazione in deroga per le aziende sotto i 6 dipendenti, facenti parte dei settori esclusi dalla Cassa integrazione ordinaria.

Potrebbe essere necessario smaltire prima le ferie residue.

Il nostro Studio provvederà ad inviare telematicamente le domande per le aziende interessate.

 

 

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI – “OCCUPAZIONE NEET” (INPS, Circolare n. 48 del 19.03.2018)

L’ Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendone la gestione in capo all’INPS.
Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, senza che ciò avvenga in adempimento ad un obbligo di legge, giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani” a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Rapporti incentivati: è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Sono incentivabili le assunzioni, sia a tempo pieno che part-time, a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio è escluso nei contratti di lavoro domestico, intermittente, per le tipologie di apprendistato non professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Misura dell’incentivo: l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo, da riproporzionare per i part-time, di €. 8.060,00 su base annua (€. 671,66 mensili ovvero 21,66 giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio (da fruirsi comunque entro il 29.02.2020).
Condizioni di spettanza dell’incentivo: sul punto la circolare in esame ripropone i requisiti da tempo richiesti per poter usufruire di agevolazioni contributive come, a titolo esemplificativo, l’ adempimento degli obblighi contributivi, l’ osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei Contratti Collettivi, la non violazione di un diritto di precedenza o l’ attuazione di un obbligo, ecc.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: l’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto del de minimis oppure, anche oltre tali limiti, se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (calcolato in Unità di Lavoro Annuo - U.L.A.).
Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.
Coordinamento con altri incentivi salvo espresse eccezioni, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui alla Legge di Bilancio 2018: è ammesso il cumulo dei due benefici con la conseguenza che l’incentivo Occupazione NEET è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) sempre nel rispetto del limite massimo di €. 8.060,00 euro su base annua da riparametrare e applicare su base mensile (€.671,66).
Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a €. 5.060 (€. 8.060 totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di €. 3.000 per l’esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018).

Agevolazioni introdotte dalla riforma Fornero (L. 92/2012)

Il beneficio consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi Inail per assunzioni instaurate a decorrere dall’1.1.2013 con:

  • Uomini o donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi (lo stato di disoccupazione deve risultare dall'iscrizione al Centro per l'Impiego).
  • Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Le aree svantaggiate sono quelle ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza purché si tratti di una residenza effettiva; il rapporto di lavoro invece potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.
  • Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
    L'incentivo spetta per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato; 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; 18 mesi complessivi nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Lavoratori in mobilità (L. 223/91)

Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità vengono garantiti:

  • una riduzione delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti, per 18 mesi successivi all’assunzione, anche in caso di part-time;
    un incentivo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Il limite massimo dell’agevolazione è di 12 mesi, elevati a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni. Tale beneficio è riconosciuto solo per le assunzioni a tempo pieno.
  • Il datore di lavoro che assume a tempo determinato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità fruisce:di un beneficio contributivo consistente nella riduzione per 12 mesi delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti.
    In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto:
  • ad una proroga dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi, decorrenti dal periodo di paga in corso al momento della trasformazione (quindi per un massimo di 23 mesi);
  • al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata riscossa dal lavoratore per non più di 12 mesi (o 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni).

Assunzione di giovani svantaggiati (D.L. 76/2013)

Il beneficio consiste nella concessione di un sgravio contributivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda

(imponibile ai fini previdenziali), fino ad un massimo di 650 euro mensili, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:

  • siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Il beneficio sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato) e sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.

Le nuove assunzioni che consentono il beneficio dovranno costituire un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la data dell’assunzione. Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo indeterminato, per realizzare l’incremento occupazionale, il datore di lavoro dovrà effettuare entro un mese un’ulteriore assunzione, per la quale, tuttavia, non dovranno essere rispettate le condizioni soggettive richieste per i neo assunti.

Assunzione di lavoratori in Cigs o di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi (L. 407/1990).

L’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o di lavoratori sospesi e beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi dà diritto, per 36 mesi, a una riduzione contributiva dell’onere a proprio carico:

  • del 50% per i datori di lavoro in genere;
  • del 100% per le Imprese operanti nei territori del Mezzogiorno e per quelle artigiane ovunque ubicate .

L’agevolazione è riconosciuta solamente per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time.